Economia e Gestione, 5 novembre 2018 da Sportbusinessmanagement.it

L’articolo 47 del disegno di legge relativo alla legge di bilancio 2019, trasmesso al Parlamento il 31 ottobre 2018, prevede per le erogazioni liberali in denaro effettuate da privati nel corso del 2019, per:

– interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici;
– per la realizzazione di nuove strutture,

un credito d’imposta, nella misura del 65 per cento delle erogazioni effettuate.
Il credito d’imposta è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 20% per cento del reddito imponibile; ai soggetti titolari di reddito d’impresa nei limiti del 10 per mille dei ricavi annui.
Il credito d’imposta è altresì riconosciuto qualora l’erogazione in denaro effettuate per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi.

Il credito d’imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo ed è utilizzabile, per i soggetti titolari di reddito d’impresa, tramite compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive.
Le disposizioni attuative di quanto sopra dovranno essere disciplinate mediante decreto da adottarsi entro 90 giorni dalla entrata in vigore della legge di bilancio.
Il successivo articolo 48, sempre in tema di disposizioni in materia di sport, prevede al comma 1 la modificazione della denominazione di CONI servizi SpA, in Sport e Salute SpA.

Il comma 2 dell’art. 48 modifica il meccanismo di finanziamento da parte dello Stato dell’attività sportiva nazionale e l’attribuzione delle competenze in tali materie tra il Coni e la società Sport e Salute SpA. In particolare, il meccanismo di finanziamento del settore dello sport non viene più determinato sulla base di una autorizzazione di spesa fissata per legge, ma viene parametrato ad una percentuale (32 per cento) delle entrate effettivamente incassate dal bilancio dello Stato, derivanti dal versamento delle imposte ai fini IRES, IVA , IRAP e IRPEF nei seguenti settori di attività: gestione di impianti sportivi, attività di club sportivi, palestre e altre attività sportive. In ogni caso tale contributo non potrà essere inferiore a 410 milioni di euro (circa 5 milioni in più rispetto a quanto previsto a legislazione vigente).

Il comma 5 dell’art. 48 interviene poi sul testo del Decreto Legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, recante “”Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse” (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 1 febbraio 2008) prevedendo, in particolare, le seguenti modifiche:
Testo vigente

Art. 26. (Ripartizione delle risorse del Campionato di calcio di serie A)

  1. La ripartizione delle risorse assicurate dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi relativi al Campionato italiano di calcio di serie A, dedotte le quote di cui all’articolo 22, è effettuata con le seguenti modalità: a) una quota del 50 per cento in parti uguali tra tutti i soggetti partecipanti al Campionato di serie A; b) una quota del 30 per cento sulla base dei risultati sportivi conseguiti; c) una quota del 20 per cento sulla base del radicamento sociale.
  2. La quota di cui al comma 1, lettera b), è determinata nella misura del 15 per cento sulla base della classifica e dei punti conseguiti nell’ultimo campionato, nella misura del 10 per cento sulla base dei risultati conseguiti negli ultimi cinque campionati e nella misura del 5 per cento sulla base dei risultati conseguiti a livello internazionale e nazionale a partire dalla stagione sportiva 1946/1947.
  3. La quota di cui al comma 1, lettera c), è determinata sulla base del pubblico di riferimento di ciascuna squadra, tenendo in considerazione il numero di spettatori paganti che hanno assistito dal vivo alle gare casalinghe disputate negli ultimi tre campionati, nonché’ in subordine l’audience televisiva certificata.
  4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuati i criteri di ponderazione delle quote di cui al comma 1, lettera b), nonché’ i criteri di determinazione del pubblico di riferimento di ciascuna squadra di cui al comma 1, lettera c).

Testo coordinato con le proposte di modifica contenute nel disegno di legge di bilancio 2019 (indicate in grassetto)
Art. 26. (Ripartizione delle risorse del Campionato di calcio di serie A)

  1. La ripartizione delle risorse assicurate dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi relativi al Campionato italiano di calcio di serie A, dedotte le quote di cui all’articolo 22, è effettuata con le seguenti modalità: a) una quota del 50 per cento in parti uguali tra tutti i soggetti partecipanti al Campionato di serie A; b) una quota del 30 per cento sulla base dei risultati sportivi conseguiti; c) una quota del 10 per cento sulla base del radicamento sociale; d) una quota del 10 per cento sulla base del minutaggio dei giovani calciatori.
  2. La quota di cui al comma 1, lettera b), è determinata nella misura del 15 per cento sulla base della classifica e dei punti conseguiti nell’ultimo campionato, nella misura del 10 per cento sulla base dei risultati conseguiti negli ultimi cinque campionati e nella misura del 5 per cento sulla base dei risultati conseguiti a livello internazionale e nazionale a partire dalla stagione sportiva 1946/1947.
  3. La quota di cui al comma 1, lettera c), è determinata nella misura del 6 per cento sulla base del pubblico di riferimento di ciascuna squadra, tenendo in considerazione il numero degli spettatori che hanno assistito dal vivo alle gare casalinghe disputate negli ultimi tre campionati e nella misura del 4 per cento sulla base dell’audience televisiva certificata.

3-bis La quota di cui al comma 1, lettera d), è determinata sulla base dei minuti giocati negli ultimi tre campionati da giocatori cresciuti nei settori giovanili italiani, di età compresa tra i 15 e il 21 anni e che siano stati tesserati per l’attuale società per almeno tre interi Campionati di Serie A.

  1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuati i criteri di ponderazione delle quote di cui al comma 1, lettera b), nonché’ i criteri di determinazione del pubblico di riferimento di ciascuna squadra di cui al comma 1, lettera c),nonché i criteri di determinazione del minutaggio dei giovani calciatori di cui al comma 1, lettera d).

Da ultimo, il comma 6 dell’art. 48, prevede che a partire dalla stagione sportiva 2019-2010, possono accedere alla ripartizione delle risorse economiche e finanziarie assicurate dalla commercializzazione in forma centralizzata dei diritti audiovisivi sportivi relativi al Campionato italiano di calcio di serie A e B e alle competizioni organizzate, rispettivamente, dalla Lega di Serie A e dalla Lega di Serie B, dedotte le quote di mutualità di cui all’art. 22 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, solo le società, quotate e non quotate, che per l’anno precedente abbiano sottoposto i propri bilanci alla revisione legale svolta da una società di revisione iscritta nel registro dei revisori contabili, la quale, limitatamente a tali incarichi, è soggetta alla vigilanza della Commissione nazionale per le società e la borsa. I suddetti incarichi hanno la durata di tre esercizi e non possono essere rinnovati o nuovamente conferiti se non siano decorsi almeno tre anni dalla data di cessazione dei precedenti.