STATUTO

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE “ASSI Manager”

Titolo I – Costituzione e scopi

Art. 1 – “L’ASSOCIAZIONE”

1.1 E’ costituita un’associazione denominata “ASSI Manager, Associazione dei business manager del Sistema Sportivo Italiano” (“Associazione”).

1.2 L’Associazione ha sede in Milano, piazza Castello 19, ed opera principalmente nel territorio nazionale italiano.

Art. 2 – “DURATA”

2.1 La durata dell’Associazione è stabilita fino al 31 dicembre 2060 e potrà essere prorogata con deliberazione dell’Assemblea.

Art. 3 – “ATTIVITA’ DELL’ASSOCIAZIONE”

3.1 L’Associazione non ha scopo di lucro ed intende svolgere attività di utilità sociale, nei confronti degli associati e di terzi, nei settori dello sport business management e dell’organizzazione professionale e manageriale delle imprese dello sport.

In particolare, l’Associazione svolgerà le seguenti attività:

a) promozione della cultura manageriale e della professionalità nelle imprese e organizzazioni sportive e/o aventi relazioni di tipo istituzionale, economico, commerciale, sociale con lo sport;
b) promozione del corretto ed efficiente utilizzo delle competenze all’interno delle imprese e delle organizzazioni sportive;
c) promozione di procedure di certificazione delle imprese e organizzazioni sportive in funzione dell’applicazione di parametri di eccellenza e sostenibilità nel settore delle competenze manageriali e dei processi di selezione, sviluppo e formazione delle risorse umane al loro interno;
d) promozione di progetti di informazione, educazione e formazione avanzata nel campo del business management sportivo e dell’organizzazione delle imprese sportive;
e) ogni altra attività ritenuta funzionale al raggiungimento degli scopi sociali dell’Associazione.

3.2 L’associazione opererà in piena indipendenza ed in completa autonomia nei confronti di ogni formazione politica e dei pubblici poteri. Se esistenti, potrà aderire ad associazioni internazionali analoghe, concorrendo a garantire lo sviluppo e la reciproca collaborazione per i rapporti internazionali.

3.3 Si considerano associati dell’Associazione, nei limiti dei loro poteri e delle loro competenze:

(i) i Soci (articolo 4);
(ii) i Giovani Associati (articolo 8).

Art. 4 – “I SOCI”

4.1 I soci si dividono in Fondatori e Ordinari (di seguito, se cumulativamente intesi, “Soci”).

4.2 Sono Fondatori i soci che hanno concorso alla costituzione dell’Associazione.

4.3 Sono Ordinari i soci che aderiscono all’Associazione nel corso della sua esistenza, sostenendone le attività tramite il versamento della quota associativa.

4.4 La divisione dei soci nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra i Soci in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell’Associazione. Ciascun Socio ha diritto a partecipare effettivamente alla vita e all’attività dell’Associazione. E’ esclusa la partecipazione temporanea del Socio alla vita associativa.

Art. 5 – “ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE”

5.1 Possono divenire Soci le persone fisiche che, avendo interesse al raggiungimento degli scopi dell’Associazione, presentino domanda di ammissione con le modalità di seguito stabilite.

5.2 Ai fini dell’accettazione della domanda di ammissione, il richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) Laurea + 3 anni di esperienza nel settore sportivo con incarico di carattere economico-gestionale;

b) 5 anni di esperienza nel settore sportivo, di cui almeno 3 con compiti di carattere economico-gestionale.

5.3 Per particolari figure professionali che non rispondano ai criteri di cui sopra, ma che siano tuttavia attinenti al contesto manageriale oggetto dello Statuto, la richiesta di ammissione dovrà essere approvata dal Consiglio Direttivo o da eventuale Commissione Ammissibilità all’uopo istituita dal Consiglio Direttivo.

5.4 Per aderire all’Associazione occorre avanzare domanda scritta, in conformità all’apposito modulo (scaricabile dal sito dell’Associazione), indirizzata al Presidente, con la quale il richiedente si impegna ad accettare le norme del presente Statuto e la relativa disciplina, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall’Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.

5.5 Il Presidente sottoporrà la domanda all’approvazione del Consiglio Direttivo, il quale vi dovrà provvedere entro trenta giorni dal suo ricevimento, essendosi consultato con gli appositi Organi eventualmente deputati alla validazione della domanda di adesione. Nel caso di diniego, motivato, l’interessato potrà riproporre domanda con diverse motivazioni.

Art. 6 – “RECESSO ED ESCLUSIONE DALL’ASSOCIAZIONE”

6.1 Ogni Socio può in ogni momento esercitare il diritto di recesso. Tale diritto ha effetto a decorrere dal secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceve la relativa notifica.

6.2 La qualità di Socio si perde:

a) per mancato versamento della quota associativa entro il 30 aprile dell’anno successivo;

b) in caso di comportamento contrario agli scopi dell’Associazione, in seguito a decisione del Consiglio Direttivo. L’associato escluso può, alla prima Assemblea ordinaria utile, impugnare la decisione davanti a un Comitato Probiviri, composto da 5 membri nominati dal Consiglio Direttivo.

6.3 In caso di esclusione dall’Associazione, il Socio non avrà alcun diritto al rimborso, né integrale né parziale, della quota versata.

Art. 7 – “ESERCIZIO DIRITTI DEI SOCI. QUOTA ASSOCIATIVA”

7.1 L’esercizio dei diritti sociali spetta ai Soci regolarmente iscritti e in regola con il versamento della quota associativa.

7.2 E’ garantita l’uniformità del rapporto e delle modalità associative, volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.

7.3 Il Consiglio Direttivo stabilisce la misura della quota associativa annuale che deve essere versata dai Soci. Nel caso di aumento della quota associativa, il Consiglio Direttivo deve comunicarlo a tutti i Soci via email entro il 31 gennaio della stagione sportiva Nel caso in cui tale quota dovesse prevedere un aumento del 50% rispetto alla quota dell’anno precedente, sarà l’approvazione dell’Assemblea.

7.4 I Giovani Associati di cui al successivo articolo 8 devono versare la metà della quota associativa annuale versata dai Soci.

Art. 8 – “I GIOVANI ASSOCIATI. ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE”

8.1 Sono considerati giovani ai fini dell’ammissione alla Associazione le persone fisiche che, al momento della relativa richiesta, non hanno ancora compiuto 30 anni (“Giovani Associati”).

8.2 Al momento della richiesta di ammissione i Giovani Associati devono essere inoltre in possesso di un Master Universitario di Primo o Secondo livello in Sport Management. Ai fini dell’ammissione, si applicano le stesse regole e termini di cui agli articoli 5.4 e 5.5.

8.3 Per assumere la qualità di Soci, i Giovani Associati devono avanzare domanda scritta indirizzata al Presidente in cui dichiarano di aver raggiunto i 2 anni di esperienza nel settore sportivo con incarico di carattere economico-gestionale. Il Presidente sottoporrà la domanda all’approvazione del Consiglio Direttivo, il quale vi dovrà provvedere entro trenta giorni dal suo ricevimento, essendosi consultato con gli appositi Organi eventualmente deputati alla validazione della domanda. Nel caso di diniego, motivato, l’interessato potrà riproporre la domanda con diverse motivazioni.

8.4 I Giovani Associati usufruiscono delle attività dell’Associazione e godono dello stesso trattamento riservato ai Soci in merito ai diritti e doveri nei confronti dell’Associazione. I Giovani Associati non possono tuttavia far parte degli organi dell’Associazione né partecipare al voto fino al momento in cui non assumono la qualità di Soci. Si applicano ai Giovani Associati le disposizioni di cui all’articolo 6, comma 1 e 2, lettera b).

Titolo II – Organi dell’associazione

Art. 9 – “GLI ORGANI”

9.1 Gli organi permanenti dell’Associazione sono:

a) l’Assemblea dei Soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Segretario Generale.

9.2 Possono inoltre essere costituiti, secondo le modalità eventualmente previste nel presente Statuto nei Regolamenti di amministrazione dell’Associazione, i seguenti organi:

e) il Collegio dei Revisori
f) il Tesoriere
g) i Probiviri

Art. 10 – “L’ASSEMBLEA”

10.1 (Composizione)

10.1.1 L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione e si distingue in Assemblea Ordinaria e Straordinaria.

10.1.2 L’Assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta la totalità dei Soci e produce deliberazioni per gli stessi vincolanti.

10.1.3 All’Assemblea, sia Ordinaria sia Straordinaria, partecipano tutti i Soci in regola con gli obblighi imposti dall’Associazione, ed in particolare con il versamento delle quote associative.

10.1.4 Ciascun Socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare all’Assemblea da altro Socio mediante delega scritta e firmata; la delega può essere conferita solo ad altro Socio.

10.1.5 Non è possibile cumulare più di una delega in capo al medesimo Socio. E’ garantita l’osservanza del principio del voto singolo.

10.2 (Attribuzioni)

10.2.1 All’Assemblea è devoluta l’approvazione annuale del rendiconto finanziario dell’Associazione.

10.2.2 L’assemblea inoltre provvede a:

  • eleggere il Presidente;
  • approvare, al momento dell’elezione del Presidente ai sensi del successivo articolo 11.1.2, il programma presentato dal Presidente;
  • deliberare sulle modifiche del presente Statuto;
  • approvare gli eventuali regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell’attività dell’Associazione;
  • deliberare sull’eventuale destinazione degli utili, di fondi, riserve o capitali, durante la vita dell’Associazione, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente Statuto;
  • deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione e la devoluzione del suo Patrimonio.

10.3 (Convocazioni dell’Assemblea)

10.3.1 L’Assemblea è convocata almeno una volta all’anno.

10.3.2 Essa si riunirà ogni qualvolta sarà convocata dal Presidente, anche su richiesta della maggioranza dei Consiglieri, ovvero su domanda motivata e sottoscritta da almeno un decimo dei Soci.

10.3.3 La convocazione deve pervenire, per iscritto, ai Soci almeno quindici giorni prima della data dell’Assemblea, e deve indicare il luogo, il giorno e l’ora sia di prima che di seconda convocazione, nonché l’ordine del giorno

da discutere. L’adunanza di seconda convocazione non può essere fissata lo stesso giorno stabilito per la prima convocazione.

10.4 (Quorum Assemblea Ordinaria)

10.4.1 L’Assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci e, in seconda convocazione, di un terzo più uno.

10.4.2 Le decisioni in Assemblea Ordinaria sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Soci presenti in Assemblea e dei Soci rappresentati in Assemblea in forza di delega.

10.4.3 Le votazioni si svolgono per alzata di mano.

10.4.4 Si voterà a scrutinio segreto o per appello nominale qualora ne faccia domanda almeno un terzo più uno dei Soci presenti in Assemblea. La richiesta di votazione a scrutinio segreto prevale su quella per appello nominale.

10.4.5 E’ concessa ai Soci la possibilità di esprimere il proprio voto tramite corrispondenza elettronica, nelle forme e nei modi deliberati di volta i volta dal Consiglio Direttivo.

10.5 (Assemblea Straordinaria)

10.5.1 L’Assemblea Straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto, sull’eventuale trasformazione societaria e sull’eventuale scioglimento dell’Associazione.

10.5.2 L’Assemblea in sessione straordinaria è validamente costituita in prima convocazione qualora siano presenti o debitamente rappresentanti ai sensi del presente Statuto i due terzi più uno dei Soci aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualora siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto.

10.5.3 L’Assemblea in sessione straordinaria delibera validamente con la maggioranza dei due terzi dei Soci aventi diritto al voto presenti o rappresentati in forza di delega.

10.5.4 Per lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio dell’Associazione è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti più uno dei Soci aventi diritto di voto.

10.6 (Verbale dell’Assemblea)

10.6.1 Il verbale dell’Assemblea, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell’Assemblea, è depositato entro dieci giorni lavorativi dalla data di svolgimento dell’Assemblea presso l’apposita sezione della pagina internet dell’Associazione e sarà inviato all’indirizzo e-mail dei Soci.

Art. 11 – “IL CONSIGLIO DIRETTIVO”

11.1 (Formazione e Composizione. Durata)

11.1.1 L’Associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo. Possono far parte del Consiglio Direttivo esclusivamente i Soci.

11.1.2 Il Consiglio Direttivo si forma al momento dell’elezione del Presidente.
All’Assemblea convocata per l’elezione del Presidente, ciascun candidato deve presentare, oltre al programma che intende svolgere nei successivi quattro anni, una lista di persone che andranno a comporre il Consiglio Direttivo. L’elezione del Presidente produce automaticamente l’elezione del Consiglio Direttivo. Le modalità di elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo potrà essere disciplinato da specifico regolamento, che dovrà essere predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall’Assemblea. In ogni caso, ogni Socio potrà votare per una sola lista e per il candidato Presidente che presenterà tale lista, e viceversa.

11.1.3 Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, che lo presiede, e da 11 (undici) membri eletti dall’Assemblea Ordinaria (di cui due Vice Presidenti).

11.1.4 Il Consiglio Direttivo rimane in carica per lo stesso periodo in cui rimane in carica il Presidente.

11.2 (Attribuzioni e attività)

11.2.1 Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

  • la gestione ordinaria dell’Associazione;
  • la gestione straordinaria dell’Associazione sulla base delle linee guida fissate dall’Assemblea;
  • la nomina, al suo interno, di due Vice Presidenti, con durata biennale;
  • la nomina, su proposta del Presidente, del Segretario Generale;
  • la Nomina dei Probiviri;
  • l’ammissione all’Associazione di nuovi Soci o dei Giovani Associati;
  • l’esclusione dei Soci e dei Giovani Associati;
  • la redazione annuale del rendiconto finanziario.

11.2.2 La carica di Consigliere non prevede alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate per l’espletamento delle funzioni, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo. E’ previsto un rimborso per il Segretario Generale.

11.2.3 Il Consiglio Direttivo può deliberare di dotarsi di tutti gli strumenti necessari per il raggiungimento degli scopi statutari e l’efficiente svolgimento dell’azione associativa .

11.3 (Convocazioni del Consiglio Direttivo)

11.3.1 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogniqualvolta questi lo ritenga necessario oppure ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei Consiglieri.

11.3.2 La convocazione è fatta mediante lettera e/o e-mail, contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione, nonché l’ordine del giorno, spedita a tutti i Consiglieri almeno otto giorni prima dell’adunanza.

11.3.3 Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri.

11.3.4 Alle riunioni del Consiglio Direttivo assiste, senza diritto di voto, il Segretario Generale, che ne redige verbale.

11.5 (Quorum)

11.5.1 Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.

11.5.2 Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità, il voto del Presidente prevale.

11.6 (Sostituzione Consiglieri)
In caso di morte o dimissioni di un Consigliere prima della scadenza del mandato il Presidente provvederà alla sua sostituzione mediante cooptazione. Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare, nel corso del mandato, la maggioranza dei Consiglieri, l’intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e dovrà essere rinnovato con l’elezione di un nuovo Presidente e di una nuova lista.

Art. 12 – “IL PRESIDENTE”

12.1. Il Presidente, eletto direttamente dall’Assemblea con le modalità sopra specificate sub art. 11.1.2, ha la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte a terzi e in giudizio, vigila e cura perché siano attuate le deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea, provvede a quanto si addica alla osservanza delle disposizioni statutarie e della disciplina sociale.

12.2. In caso di urgenza può agire con i poteri del Consiglio; le sue deliberazioni così adottate dovranno tuttavia essere sottoposte alla ratifica di quest’ultimo nella prima riunione utile.

12.3. Il Presidente rimane in carica quattro anni e può essere rieletto. Egli decade al 31 dicembre dell’anno olimpico. Entro il 20 dicembre deve  convocare l’Assemblea per il mese di gennaio dell’anno successivo per la nomina del nuovo Presidente.

12.4. Il Presidente decade nel caso in cui, per effetto di impedimento, anche di natura morale, non sia in grado di assolvere alle proprie funzioni per un periodo superiore a sei mesi. In caso di decadenza, revoca, morte o dimissioni del Presidente, con conseguente decadenza del Consiglio Direttivo, il Vice-Presidente più anziano convoca senza indugio l’Assemblea per l’elezione del nuovo Presidente.

Art. 13 “IL SEGRETARIO GENERALE”

13.1 Il Segretario Generale è il responsabile esecutivo dell’apparato operativo, amministrativo e gestionale dell’Associazione; esegue, per quanto di propria competenza, la deliberazioni del Consiglio Direttivo.

13.2 Il Segretario Generale è nominato, su proposta del Presidente, dal Consiglio Direttivo, che ne definisce i poteri, tra cui quello di rappresentanza dell’Associazione nei limiti e per le funzioni ivi determinate.

Titolo III – Patrimonio sociale

Art. 14 – “IL PATRIMONIO SOCIALE”

14.1 Il patrimonio dell’Associazione è costituito dalle quote associative, da contributi e da ogni altra elargizione, in beni e in denaro, ordinaria e straordinaria, fatta a favore dell’Associazione, nonché da lasciti, donazioni, eredità che eventualmente dovessero pervenire all’Associazione.

14.2 Il patrimonio è, altresì, costituito dalle entrate derivanti da attività economiche eventualmente realizzate in conformità alle finalità istituzionali dell’Associazione.

Art. 15 – “L’ESERCIZIO SOCIALE”

15.1.1 L’esercizio sociale va dall’1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

15.1.2 Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo procederà alla formazione del rendiconto economico e finanziario che dovrà essere approvato  dall’Assemblea da convocarsi entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio. Il rendiconto dovrà essere depositato presso la sede dell’Associazione nei quindici giorni che precedono l’Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

Art. 16 – “DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI”

E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Titolo IV – Scioglimento dell’Associazione e disposizioni finali

Art. 17 – “DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO”

In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra Associazione con finalità identiche o analoghe, o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 18 “DISPOSIZIONI RESIDUE”

Per quanto non espressamente previsto dalle norme del presente statuto si applicano le norme del Codice Civile e le leggi vigenti in materia.